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NORMATIVA

CBAM: le date 2026 da segnare se vendi acciaio o alluminio

Dal 1° gennaio 2026 il CBAM è nel regime definitivo: sopra le 50 tonnellate annue di merci importate serve lo status di dichiarante autorizzato. Le scadenze certe del 2026 e i dati sulle emissioni da chiedere subito ai fornitori extra UE.

Redazione · 16 aprile 2026

Dal 1° gennaio 2026 il CBAM, il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, è entrato nel regime definitivo: non è più solo un obbligo di rendicontazione trimestrale, ma un sistema che richiede autorizzazioni, dati verificabili sulle emissioni e, a valle, l’acquisto di certificati. Chi importa acciaio o alluminio da paesi extra UE, o vende a chi lo fa, ha davanti un calendario preciso. Ignorarlo significa rischiare di non poter più sdoganare la merce.

Perché ti riguarda: anche se la tua azienda non importa direttamente, il CBAM entra nei tuoi contratti. Se compri semilavorati in acciaio o alluminio da un distributore che si rifornisce fuori dall’UE, il costo dei certificati finirà nei suoi listini. Se invece esporti verso clienti UE prodotti realizzati con materiale extra UE, quei clienti inizieranno a chiederti i dati sulle emissioni incorporate. In entrambi i casi, chi arriva preparato negozia; chi arriva impreparato subisce.

Chi è obbligato a cosa dal 1° gennaio 2026

Il regime definitivo poggia sul Regolamento (UE) 2023/956, modificato dal pacchetto di semplificazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 21 ottobre 2025. La semplificazione ha introdotto la novità più importante per le PMI: una soglia unica di 50 tonnellate all’anno di merci CBAM importate, sotto la quale non scattano gli obblighi del regime definitivo.

In concreto:

La soglia si misura sulla massa importata, non sul valore. Per un’officina che compra qualche bancale di profilati extra UE all’anno il tema può chiudersi qui. Per un commerciante di acciaio, la soglia può equivalere a un singolo carico.

Le date certe da segnare

Scadenza: ecco il calendario del regime definitivo, come risulta dal sito della Commissione europea:

La struttura del meccanismo è chiara: il 2026 è l’anno in cui si accumulano gli obblighi, il 2027 è l’anno in cui si paga il conto. Chi non organizza adesso la raccolta dei dati si troverà a settembre 2027 a ricostruire un anno di spedizioni a ritroso.

Quali dati chiedere subito ai fornitori extra UE

Il costo finale del CBAM dipende dalle emissioni incorporate nel prodotto. E qui sta il punto operativo: quei dati li ha il fornitore extra UE, non l’importatore italiano. Le richieste da mettere sul tavolo adesso, meglio se in fase di rinnovo contrattuale, sono queste:

  1. Emissioni incorporate per tonnellata di prodotto, calcolate secondo la metodologia CBAM, con distinzione tra emissioni dirette dell’impianto e, dove rilevante, indirette.
  2. Eventuale prezzo del carbonio già pagato nel paese di origine, che può essere portato in detrazione.
  3. Impegno contrattuale a fornire i dati nei tempi utili per la dichiarazione annuale, con clausole che allochino il costo in caso di dati mancanti: senza dati reali si ricade sui valori di default, in genere meno favorevoli.

Un fornitore turco, indiano o cinese che oggi non sa rispondere a queste domande è un fornitore che tra un anno può diventare un problema. Molti esportatori extra UE strutturati si stanno attrezzando proprio perché i clienti europei hanno iniziato a chiedere; quelli che non lo fanno usciranno progressivamente dalle catene di fornitura UE. Per verificare quali codici merceologici rientrano nel perimetro CBAM, il punto di partenza è la banca dati Access2Markets della Commissione, incrociata con la voce doganale dei propri prodotti.

E chi esporta verso l’UE da paesi terzi tramite proprie filiali?

Il caso riguarda più PMI italiane di quanto sembri: chi produce in uno stabilimento extra UE, per esempio in Turchia o nei Balcani, e reimporta in Italia semilavorati in acciaio o alluminio è a tutti gli effetti un importatore CBAM. Vale la stessa soglia e valgono le stesse scadenze, con un vantaggio: i dati sulle emissioni dell’impianto sono in casa. In questo scenario conviene anticipare il calcolo delle emissioni incorporate, perché diventa anche un argomento commerciale verso i clienti UE che devono a loro volta rendicontare.

Sul fronte doganale nazionale, l’autorità di riferimento resta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: le circolari e le istruzioni operative passano dal suo portale delle novità, da tenere monitorato insieme alle pagine della Commissione. Per chi già gestisce le dichiarazioni di esportazione con il sistema AES, il flusso CBAM è un ulteriore livello che si somma agli adempimenti descritti nella nostra guida sulle dogane extra UE.

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Il CBAM non è più un esercizio di rendicontazione. È un costo e un requisito di accesso al mercato, e il 2026 è l’anno in cui si decide se gestirlo o subirlo. Per l’applicazione al caso specifico della tua azienda, verifica sempre col tuo consulente doganale.

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