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RENTRI a regime: cosa rischia lo stabilimento non adeguato

Il 13 febbraio 2026 chiude l'ultima finestra di iscrizione al RENTRI e il formulario di identificazione dei rifiuti diventa digitale. Per lo stabilimento alimentare non è burocrazia ambientale: è continuità operativa.

Redazione · 5 febbraio 2026

Fotografia editoriale della scena descritta nell articolo

Il 13 febbraio 2026 il RENTRI, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, arriva a pieno regime: chiude l’ultima finestra di iscrizione e il formulario di identificazione dei rifiuti diventa digitale. Per uno stabilimento alimentare non è una pratica da delegare e dimenticare: è un requisito operativo, con sanzioni e con un rischio concreto di rifiuti fermi in azienda.

Che cosa scatta il 13 febbraio 2026?

Due cose insieme, ed è questo che rende la data pesante.

La prima: si chiude il percorso di iscrizione a scaglioni previsto dal decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59. Il calendario ha chiamato prima i gestori e i produttori più grandi, poi una seconda finestra dal 15 giugno al 14 agosto 2025, e infine l’ultimo scaglione. Secondo RENTRI, i produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un massimo di 10 dipendenti devono iscriversi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026. Dopo quella data, chi doveva iscriversi e non lo ha fatto è fuori norma.

La seconda: dal 13 febbraio 2026 il formulario di identificazione del rifiuto, il documento che accompagna ogni trasporto, va gestito in formato digitale attraverso il sistema, come indicato sul portale RENTRI. Il pezzo di carta compilato a mano al momento del ritiro, così come lo conoscono i magazzinieri, esce di scena per i soggetti iscritti.

Scadenza: iscrizione dell’ultimo scaglione entro il 13 febbraio 2026; dalla stessa data, formulario digitale (fonte: RENTRI).

Perché riguarda chi produce cibo e non solo il consulente ambientale?

Perché ogni impianto di trasformazione alimentare produce rifiuti, e spesso anche rifiuti pericolosi senza pensarsi come “azienda di rifiuti”. Gli oli lubrificanti esausti delle linee, i reagenti del laboratorio qualità, i contenitori dei detergenti di sanificazione, le lampade e le batterie della manutenzione: tutto passa da un registro di carico e scarico e, quando esce dal cancello, da un formulario.

Fino all’avvio del nuovo sistema molti titolari hanno gestito la materia in appalto totale: il consulente tiene i registri, il trasportatore porta i formulari precompilati, la firma è un automatismo. Il RENTRI cambia la meccanica. L’iscrizione è dell’azienda, la delega ai gestionali o ai servizi del registro va configurata, e la responsabilità delle scritture resta in capo al produttore del rifiuto. Il consulente può operare per conto dell’impresa, ma non può iscriversi al posto suo senza un mandato formalizzato nel sistema.

Perché ti riguarda:

Cosa rischia in concreto lo stabilimento non adeguato?

Il primo livello è sanzionatorio. La mancata o irregolare iscrizione al registro, la tenuta irregolare dei registri di carico e scarico e le violazioni sul formulario sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 258 del decreto legislativo 152/2006, il Testo unico ambientale, con importi che crescono quando di mezzo ci sono rifiuti pericolosi.

Il secondo livello è operativo, e per un impianto alimentare pesa di più. Un trasportatore che lavora nel sistema digitale può rifiutare un ritiro che non riesce a tracciare correttamente. Un rifiuto che non parte resta in stabilimento: e in un sito alimentare lo stoccaggio prolungato di scarti e sottoprodotti non conformi tocca subito l’igiene, gli spazi e i controlli sanitari.

Il terzo livello è commerciale. Chi fornisce la grande distribuzione o lavora sotto certificazione di filiera viene sottoposto ad audit che includono la conformità legale: una posizione ambientale irregolare è una non conformità che il cliente vede.

In pratica: cosa fare adesso

Quattro verifiche, nell’ordine.

Capire se e come si è obbligati. Il perimetro dipende dal tipo di rifiuti prodotti e dalla dimensione aziendale, con esclusioni specifiche previste dalla norma. Il quadro dei soggetti obbligati e delle finestre è sul portale RENTRI, che mette a disposizione anche materiale formativo dedicato ai produttori dell’ultimo scaglione.

Controllare lo stato dell’iscrizione, non fidarsi della memoria. Se la pratica è stata affidata a un consulente, farsi mostrare la ricevuta di iscrizione e le deleghe attive nel sistema. “Ci pensa il nostro tecnico” non è una verifica.

Decidere lo strumento per registri e formulari. Le opzioni sono due: il proprio gestionale, se interoperabile con il sistema, oppure i servizi di supporto gratuiti del RENTRI. La scelta va fatta insieme a chi materialmente registra carichi e scarichi, non solo in direzione.

Allineare le persone del piazzale. Il formulario digitale cambia il momento della firma e della consegna al trasportatore. Chi gestisce i ritiri deve sapere cosa cambia prima del primo carico sotto il nuovo regime, non durante.

Una scadenza che è un test

Il RENTRI è il primo banco di prova del 2026 per un metodo che come testata applichiamo a ogni norma: cosa cambia, per chi, entro quando, con quale sanzione. È lo scadenziario normativo con cui è nata Alimentare B2B, e nel corso del 2026 lo stesso trattamento toccherà a etichettatura ambientale degli imballaggi e regolamento imballaggi UE.

Per ora il punto è uno: la tracciabilità digitale dei rifiuti non è un tema del consulente. È una condizione per far uscire i rifiuti dallo stabilimento, e dal 13 febbraio 2026 vale per tutti i soggetti obbligati, dal grande impianto di trasformazione al piccolo produttore artigianale.

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